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Colf e Badanti - Confimitalia

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L’unico modo per fare un buon lavoro è amare quello che fai.
(Steve Jobs)
Colf & Badanti
Lavoro Domestico
Il rapporto di lavoro domestico consiste nella prestazione di servizi di carattere domestico funzionali allo svolgimento della vita familiare. La disciplina di riferimento è contenuta nel CCNL di settore, ma è ancora vigente anche la Legge 2 aprile 1958, n. 339, che trova applicazione con riferimento a quelle disposizioni non superate dall’attuale contrattazione collettiva. Sono considerati lavoratori domestici, non soltanto coloro che sono addetti alle ordinarie incombenze familiari, come camerieri, colf, badanti, baby-sitter, cuochi, ma anche gli autisti (quando la prestazione è al servizio esclusivo o prevalente della famiglia), nonché i giardinieri, i custodi e i portieri di case private al servizio del nucleo familiare. Il datore di lavoro può essere sia una persona singola, sia un nucleo familiare, sia delle comunità stabili (ad esempio, quelle religiose o militari). La Legge 2 aprile 1958, n. 339 (art. 5) distingue il personale domestico tra lavoratori con mansioni impiegatizie (precettori, istitutori, governanti, bambinaie diplomate, maggiordomi, dame di compagnia) e prestatori d’opera manuale specializzata o generica (cuochi, giardinieri, balie, guardarobiere, bambinaie comuni, cameriere, domestiche tuttofare, custodi, portieri privati, stallieri). Tuttavia, la classificazione in categorie e la specificazione delle mansioni è disciplinata dalla contrattazione collettiva. La retribuzione può avvenire sia in denaro, sia in natura, come ad esempio con la previsione della fruizione di vitto e alloggio. Inoltre, la Legge n. 339 / 1958 dispone che debba essere corrisposta a periodi non superiori al mese (art. 6). È, comunque, il CCNL di categoria a stabilire i minimi retributivi oltre che l’adeguamento annuale. Tutti gli aspetti riguardanti il vitto e l’alloggio, la tredicesima mensilità, l’orario di lavoro, il riposo settimanale, le festività, le ferie, il congedo matrimoniale, la malattia e l’infortunio, TFR sono disciplinati dal CCNL di categoria.
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